Aggiornato il 09/04/2024 by CedDgtno

  1. Attestazione del versamento relativa all’imposta di bollo, attualmente pari a Euro 16,00, relativa alla domanda d’esame da effettuare sul portale dell’automobilista, nei servizi on-line/pagamenti PagoPA, CODICE TARIFFA N019;
  2. Attestazione del pagamento dei diritti per l’ammissione alla sessione d’esame pari a Euro 103,29;
  3. Attestazione del versamento relativa all’imposta di bollo, attualmente pari a Euro 16,00, per il rilascio del certificato di idoneità a seguito del superamento dell’esame da effettuare sul portale dell’automobilista, nei servizi on-line/ pagamenti PagoPA, CODICE TARIFFA N019;
  4. Diritti per il rilascio del certificato pari a Euro 5,16.


I versamenti relativi ai punti 2) e 4) possono essere eseguiti, alternativamente:

  • presso la Banca D’Italia, Capo 15 – Capitolo 2454 – articolo 9, intestato al “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento mobilità sostenibile” con la seguente causale “Partecipazione agli esami per ispettori dei centri di controllo per le prove di revisione veicoli a motore e loro rimorchi”;
  • in alternativa mediante bonifico bancario utilizzando i codici IBAN riferiti ai capitoli d’entrata, attestati presso la Tesoreria Provinciale dello Stato:
  • Tesoreria TORINO: IT 80A 01000 03245 114 0 15 2454 09
  • Tesoreria MILANO: IT 78O 01000 03245 139 0 15 2454 09
  • Tesoreria GENOVA: IT 61V 01000 03245 140 0 15 2454 09
  • riferite alla sede della Commissione d’esame prescelta con la causale: “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento mobilità sostenibile – Capo 15 – Capitolo 2454 – articolo 9”- “Partecipazione agli esami per ispettori dei centri di controllo per le prove di revisione veicoli a motore e loro rimorchi”.
    La quietanza bancaria deve riportare il nominativo del candidato versante. I versamenti relativi al rilascio del certificato non possono essere cumulati con quelli di ammissione all’esame perché riguardano voci tariffarie e operazioni differenti.
    Le attestazioni relative ai punti 3) e 4) possono essere presentate anche dopo aver sostenuto l’esame con esito positivo, ma prima del rilascio dell’abilitazione.