Aggiornato il 11/10/2022 by CedDgtno
Le disposizioni dell’Accordo vigente ( Circolare Prot. n°25672 del 9 agosto 2021 – Svizzera-Conversioni di patenti di guida – ) si applicano a tutte le patenti elvetiche rilasciate sia prima che dopo l’acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio italiano (art. 7 dell’Accordo ).
Non possono essere convertite patenti ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.
Domanda redatta su apposito modello denominato mod.TT 2112 (annotare su tale modello un recapito telefonico o un indirizzo e-mail presso cui poter essere contattati in caso di necessità);
Versamenti : GUIDA PAGAMENTO
TRAMITE PAGO PA TARIFFA N003 ( Euro 10,20 su c./c. 9001 e Euro 32 su c./c. 4028) Descrizione Pratica: CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA PAESI NON UE
Dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta su apposito MODULO con l’indicazione di:
- attuale residenza;
- data (con indicazione del giorno, mese, anno) e luogo di prima acquisizione della residenza in Italia specificando il Paese Estero di provenienza;
Certificato Medico dematerializzato, in bollo da assolvere con versamento sul c/c 4028 con foto ( con data non anteriore a tre mesi) rilasciato dall’Ufficiale Medico Sanitario di cui all’art. 119 comma 2 o 4 del Codice della Strada (medico appartenente all’Ufficio della Azienda Sanitaria Locale “ASL”, medico militare medico FFSS.) e fotocopia dello stesso;
Patente straniera in corso di validità in originale e una fotocopia completa della stessa;
Fotocopia carta di identità
Fotocopia codice fiscale
Se la patente svizzera è smarrita oppure oggetto di furto, la documentazione di rito dovrà essere corredata anche con:
- la denuncia di smarrimento o furto (originale in visione + copia) della patente svizzera di cui si chiede il duplicato;
- l’attestazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica svizzera che dovrà specificare tutti i dati della patente elvetica necessari al rilascio della patente italiana, che sulla patente stessa non gravano provvedimenti restrittivi e se la patente è stata rilasciata per esami oppure per conversione di altro documento; in questo ultimo caso dovrà essere indicato lo Stato di primo rilascio, per permettere l’applicazione dell’art. 8 dell’Accordo (infatti ai sensi del citato art. 8 non è possibile accettare richieste di conversione o duplicato di patenti svizzere ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia).
I titolari di patente svizzera con cittadinanza svizzera sono esonerati di esibire il permesso di soggiorno. In tutti gli altri casi i cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale in proprio possesso) anche il permesso di Soggiorno o la Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento. Saranno , inoltre, ritenute valide ai fini dell’espletamento di tutte le pratiche presentate presso l’Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari, anche le ricevute postali attestanti l’istanza di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno(in quest’ultimo caso occorre allegare fotocopia del permesso di soggiorno scaduto).
Fotocopia carta di identità
Fotocopia codice fiscale