Aggiornato il 01/02/2023 by CedDgtno

La validità della patente di guida viene confermata dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici a seguito visita medica presso una delle autorità sanitarie previste dall’art. 119 del Codice della strada con modalità e costi diversi a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare:

  • A.S.L. (sezione medico-legale) territorialmente competente
  • Servizi di base del distretto sanitario
  • Ministero della Sanità
  • Ferrovie dello Stato
  • Militare in S.p.E.
  • Polizia di Stato
  • Corpo nazionale VV.FF.
  • Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nei seguenti casi, invece, la visita di rinnovo deve essere effettuata in una Commissione Medica Locale – CML:

  • situazioni cliniche che possano far sorgere dei dubbi sulla idoneità alla guida
  • patenti speciali
  • patenti C o D, al superamento di alcuni limiti di età.

A seguito di tale visita ed in relazione all’esito della stessa, possono configurarsi i seguenti casi:

  •  rinnovo della patente, se permangono sufficienti requisiti psicofisici Qualora siano superati i tre anni di mancata conferma di validità della patente il conducente potrà essere successivamente sottoposto a revisione della patente;
  • rinnovo della patente per un periodo più limitato rispetto alla naturale cadenza prevista nel CDS. Ciò potrà avvenire tuttavia solo da parte delle CML (Commissioni Mediche Locali);
  • declassamento della patente, se i requisiti sono ridotti ;
  • sospensione a tempo indeterminato, in caso di perdita temporanea dei requisiti;
  • revoca nel caso in cui la perdita dei requisiti sia definitiva.

Procedura Rinnovo Patenti

Recarsi presso uno dei medici a ciò abilitati o presso le CML per effettuare la visita, con modalità e costi diversi a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare ( medici abilitati.)

Al momento della visita, per quanto di competenza del Ministero, è necessario portare :

Una foto recente formato tessera.

Versamenti : GUIDA PAGAMENTO

Ricevuta di pagamento TRAMITE PAGO PACODICE TARIFFA N004 (c/c 9001 €10,20 e c/c 4028 €16,00) Descrizione Pratica: RINNOVO PATENTE

Se la visita ha esito positivo, il medico stampa la ricevuta di avvenuta conferma di validità e la consegna all’interessato: la ricevuta è valida per la circolazione fino al ricevimento della nuova patente.

Successivamente il Ministero invia una nuova patente all’indirizzo del titolare indicato in fase di rinnovo, tramite posta assicurata con spese a carico del destinatario.

Nel caso di mancato ricevimento della patente stessa entro 15 giorni dalla data della visita medica, il cittadino potrà contattare:

  • numero verde 800979416 di Poste italiane, disponibile a qualsiasi ora e 7 giorni su 7, con risponditore automatico, per informazioni di dettaglio riguardanti la spedizione
  • numero verde 800232323 del Ministero, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, e il sabato dalle 8 alle 14, con un operatore, per conoscere il numero dell’assicurata con la quale è stata spedita la patente: purtroppo è un servizio spesso occupato, per parlare con l’operatore, nei periodi di maggior traffico e di minor presenza di personale, occorre comporre più volte il numero, consecutivamente, senza pause tra un tentativo e l’altro
  • email del Ministero uco.dgmot@mit.gov.it: nell’email occorre specificare nome, cognome, luogo e data di nascita, numero patente, data della visita medica, allegare la copia della ricevuta della visita e indicare un eventuale indirizzo di recapito alternativo (completo di provincia, c.a.p. e nome e cognome presente sul citofono se diverso dal proprio).

Se non è stato possibile consegnare la patente il documento è restituito al Ministero e annullato. l’interessato dovrà chiedere la creazione e l’invio di una nuova patente contattando il numero verde 800232323 oppure l’email uco.dgmot@mit.gov.it: nell’email occorre specificare nome, cognome, luogo e data di nascita, numero patente, data della visita medica, allegare la copia della ricevuta della visita e indicare un eventuale indirizzo di recapito alternativo (completo di provincia, c.a.p. e nome e cognome presente sul citofono se diverso dal proprio).

In presenza di accertato malfunzionamento de Il Portale dell’Automobilista, imputabile ai sistemi informativo del CED della Direzione Generale, il soggetto accertatore monocratico o collegiale:

  • in caso di esito positivo della verifica dei requisiti di idoneità psico-fisica, rilascia una ricevuta provvisoria, conforme al modello allegato alla presente circolare, che ha validità cinque giorni dalla data del rilascio. Tale ricevuta provvisoria consente al titolare della patente di guida da rinnovarsi di condurre il veicolo alla cui guida la stessa lo abilita, anche se quest’ultima è già scaduta di validità alla data di effettuazione dell’accertamento sanitario;
  • inserisce nei sistemi informatici del CED l’attestazione di cui all’articolo 331 del dPR n. 495 del 1992, recante l’esito della visita di accertamento dell’idoneità psicofisica, indicando la data nella quale la visita medica è stata espletata, entro e non oltre il primo giorno feriale successivo a quello di ripristino delle funzionalità de Il Portale dell’Automobilista, o diverso termine che può essere eventualmente comunicato sul Portale stesso.

Il conducente, in possesso della ricevuta provvisoria, deve acquisire entro il termine di validità della stessa, la ricevuta di avvenuta trasmissione dell’attestazione ai sistemi informativi del CED, se nel periodo intermedio non ha ricevuto il duplicato della patente di guida rinnovato nella validità.

La conferma di validità in via telematica non è possibile nei seguenti casi:

  • richiesta presentata prima di quattro mesi antecedenti la data di scadenza della validità della patente;
  • rinnovi contestuali di patente e di formazione di tipo CQC;
  • rinnovi di validità di patente speciale quando è necessario sottoporre il titolare ad esperimento di guida;
  • declassamenti di patente con contestuale conferma di validità;
  • rinnovi di validità di patenti con provvedimenti ostativi attivi (sospensioni a tempo indeterminato, obbligo di revisione senza esito o con esito negativo, sospensioni con termine non concluso) di competenza degli Uffici Motorizzazione civile o degli organi periferici del Ministero dell’Interno;
  • rinnovi di validità di patenti smarrite, sottratte, distrutte per le quali è obbligatorio presentare denuncia presso gli organi competenti;
  • rinnovi di validità di patenti i cui dati non sono leggibili.

Nei suddetti casi il rinnovo dovrà essere effettuato presso l’UMC, presentando domanda di duplicato della patente di guida, corredata della prescritta documentazione e del certificato medico in bollo.

DURATA DI VALIDITÀ DELLE SINGOLE CATEGORIE DI PATENTE

La durata delle patenti è fissata in relazione all’età del conducente e alla categoria della patente (salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso).

Inoltre, solo le patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE, con durata non limitata, scadono al compleanno. L’allineamento tra le due date, scadenza patente e compleanno, avverrà progressivamente per tutti i conducenti man mano che rinnoveranno il proprio documento di guida. Per i neopatentati, invece, sarà immediato appena otterranno l’abilitazione alla guida.

Visualizza la Tabella riassuntiva della durata di validità delle patenti

CONFERMA DELLA PATENTE DEI CITTADINI CHE SI TROVANO ALL’ESTERO

Per i cittadini italiani che abbiano in scadenza la propria patente di guida rilasciata in Italia, qualora siano:

residenti in uno Stato UE: devono rivolgersi all’autorità amministrativa dello Stato presso cui sono residenti;
residenti in uno Stato non comunitario per un periodo di almeno sei mesi: possono ottenere la conferma di validità della patente dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, tranne nei casi in cui:

  • la competenza all’accertamento sanitario sia riservata alla CML- Commissioni Mediche Locali;
  • si tratti di soggetti affetti da diabete.
    Le autorità diplomatico-consolari italiane, previo accertamento dei requisiti psicofisici da parte di medici fiduciari, rilasceranno una specifica attestazione, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida, per il periodo di permanenza all’estero. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente secondo la normale procedura.