Aggiornato il 12/05/2020 by CedDgtno
La patente di guida è revocata:
dagli Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri
- quando il titolare non sia in possesso permanentemente dei requisiti psico-fisici prescritti
- quando il titolare sottoposto a revisione ai sensi dell’art. 128, risulti non più idoneo
- quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
dal Prefetto
- ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza
- a persone che sono o sono state sottoposte a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n.1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n.327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), e dalla legge 31 maggio 1965 n.575 (Disposizioni contro la mafia) così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi
- a persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.
Il provvedimento con cui viene disposta la revisione è impugnabile davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento. E’ ammesso anche il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento.