Aggiornato il 20/10/2023 by CedDgtno

L’Accordo ha durata di cinque anni e cesserà il 22 agosto 2028

Ai sensi dell’art. 136 del C.d.S. possono richiedere la conversione della patente di guida solo coloro che ne erano già titolari prima di acquisire la residenza in Italia.

Il titolare di patente di guida israeliana può richiederne la conversione solo qualora sia residente in Italia da meno di sei anni al momento della presentazione della domanda; se ha acquisito la residenza in Italia da più di sei anni l’UMC non può accettare la richiesta di conversione.

Non possono essere convertite patenti ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.

Gli UMC potranno procedere alla conversione solo nel caso in cui la patente israeliana deriva a sua volta da
patente di guida convertibile in Italia oppure se il titolare -in sede di conversione in Israele- abbia sostenuto
l’esame teorico-pratico.

Prot. n° 24281 del 09/08/2023 – Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato d’Israele sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 13 marzo 2023. Entrerà in vigore il 22 agosto 2023

Israele Accordo talianoIsraele Accordo ebraicoIsraele Accordo inglese

Domanda redatta su apposito modello denominato mod.TT 2112 (annotare su tale modello un recapito telefonico o un indirizzo e-mail presso cui poter essere contattati in caso di necessità);

Versamenti : GUIDA PAGAMENTO

TRAMITE PAGO PA TARIFFA N003 ( Euro 10,20 su c./c. 9001 e Euro 32 su c./c. 4028) Descrizione Pratica: CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA PAESI NON UE

Dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta su apposito MODULO con l’indicazione di:

  • attuale residenza;
  • data (con indicazione del giorno, mese, anno) e luogo di prima acquisizione della residenza in Italia specificando il Paese Estero di provenienza;

Certificato Medico dematerializzato, in bollo da assolvere con versamento sul c/c 4028 con foto ( con data non anteriore a tre mesi) rilasciato dall’Ufficiale Medico Sanitario di cui all’art. 119 comma 2 o 4 del Codice della Strada (medico appartenente all’Ufficio della Azienda Sanitaria Locale “ASL”, medico militare medico FFSS.) e fotocopia dello stesso;

Patente  straniera in corso di validità in originale e una fotocopia completa della stessa;

Fotocopia carta di identità

Fotocopia codice fiscale

Gli uffici motorizzazione potranno chiedere:

  • la traduzione ufficiale della patente di guida israeliana, ove lo ritengano necessario ai fini della conversione;
  • specifiche informazioni ove sorgano dubbi circa la validità, l’autenticità della patente di guida di cui è
    richiesta alla conversione oppure circa i dati in essa riportati.

I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o la Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del ritiro del documento di guida. Saranno, inoltre, ritenute valide ai fini dell’espletamento di tutte le pratiche presentate presso l’Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari, anche le ricevute postali attestanti l’istanza di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno(in quest’ultimo caso occorre allegare fotocopia del permesso di soggiorno scaduto).

SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA