Aggiornato il 11/10/2022 by CedDgtno

Domanda redatta su apposito modello denominato mod.TT 2112 (annotare su tale modello un recapito telefonico o un indirizzo e-mail presso cui poter essere contattati in caso di necessità);

Versamenti : GUIDA PAGAMENTO

TRAMITE PAGO PA TARIFFA N003 ( Euro 10,20 su c./c. 9001 e Euro 32 su c./c. 4028) Descrizione Pratica: CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA PAESI UE

Due fotografie di cui una autenticata (sono richieste solo nel caso in cui NON si presenti il Certificato Medico Dematerializzato)  su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche, a capo scoperto. Non sono accettate fotografie stampate su carta termica (realizzate con computer); l’autentica della foto può essere richiesta:

– dall’interessato allo sportello all’ atto della presentazione della pratica

– presso un Notaio o in Comune ( l’autentica della fotografia deve avvenire su foglio e non a tergo della stessa);

– dal Medico che ha rilasciato il certificato N.B.: il certificato medico con foto non può essere accettato come autentica di foto se non espressamente dichiarato dal medico rilasciante.

Certificato Medico dematerializzato, in bollo da assolvere con versamento sul c/c 4028 (con data non anteriore a tre mesi) rilasciato dall’Ufficiale Medico Sanitario di cui all’art. 119 comma 2 o 4 del Codice della Strada (medico appartenente all’Azienda Sanitaria Locale “ASL”, medico militare medico FFSS…) e fotocopia dello stesso.

Il certificato medico è RICHIESTO se la patente smarrita/sottratta era scaduta di validità o priva di validità amministrativa oppure con validità superiore alla disciplina U.E;

Fotocopia del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o del tesserino sanitario attestante il suddetto codice fiscale.

Denuncia di smarrimento/sottrazione presentata presso gli Organi di Polizia Italiani (fotocopia + originale in visione) o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia redatta su apposito modulo.

NOTA BENE:

l’Ufficio provvederà a chiedere all’Autorità estera che ha rilasciato la patente da duplicare un’attestazione contenente le necessarie informazioni sulla patente; non e’ possibile rilasciare il permesso provvisorio di guida.

Non e’ possibile duplicare patenti dell’Unione Europea conseguite per conversione di altro documento di guida rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall’art. 136 del Codice della Strada.

  • I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento. Si informa inoltre che anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.), attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida ai fini dell’espletamento di tutte le pratiche presentate presso l’Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari. in questo ultimo caso agli atti della pratica dovrà essere allegata, a seconda del caso che ricorre (primo rilascio o rinnovo):
  • fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;
  • fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.

SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA