Aggiornato il 11/10/2022 by CedDgtno
La patente si intende deteriorata anche quando non sia identificabile uno solo dei seguenti elementi: estremi di riconoscimento del documento, dati anagrafici del titolare, data di scadenza, fotografia del titolare.
N.B. Se tutti insieme gli elementi di cui sopra non sono identificabili oppure l’unico elemento identificabile non e’ collegabile alla patente stessa, la patente deve intendersi distrutta .
La riclassificazione è una procedura che comporta l’emissione di una patente con categoria diversa da quella precedente a seguito di accertamento dei requisiti psico- fisici necessari per l’idoneità alla guida dei veicoli a motore e consiste nel rilascio di un duplicato della patente posseduta con l’indicazione della nuova categoria.
Può essere richiesta :
- dal titolare
- disposta dalla Commissione Medica Locale, quando il titolare non abbia più i requisiti richiesti per la categoria di patente posseduta, ma abbia i requisiti per ottenere la patente di categoria inferiore
Domanda redatta su apposito modello denominato mod.TT 2112 (annotare su tale modello un recapito telefonico o un indirizzo e-mail presso cui poter essere contattati in caso di necessità);
Versamenti : GUIDA PAGAMENTO
TRAMITE PAGO PA CODICE TARIFFA N003 (c./c. 9001 di Euro 10,20 – c./c. 4028 di Euro 32) –Descrizione Pratica: DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA PER DETERIORAMENTO, DISTRUZIONE O RICLASSIFICAZIONE
Due fotografie di cui una autenticata (sono richieste solo nel caso in cui NON si presenti il Certificato Medico Dematerializzato) su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche, a capo scoperto. Non sono accettate fotografie stampate su carta termica (realizzate con computer); l’autentica della foto può essere richiesta:
– dall’interessato allo sportello all’ atto della presentazione della pratica
– presso un Notaio o in Comune ( l’autentica della fotografia deve avvenire su foglio e non a tergo della stessa);
– dal Medico che ha rilasciato il certificato N.B.: il certificato medico con foto non può essere accettato come autentica di foto se non espressamente dichiarato dal medico rilasciante.
Certificato Medico dematerializzato (con data non anteriore a tre mesi) rilasciato dall’Ufficiale Medico Sanitario cui all’art. 119 comma 2 o 4 del Codice della Strada (medico appartenente all’Ufficio della Azienda Sanitaria Locale “ASL”, medico militare, medico FFSS..) e FOTOCOPIA dello stesso.
Il Certificato Medico è richiesto solo se:
la patente è scaduta di validità o scadrà entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda;
la patente è da riclassificare per modifica della categoria a seguito di visita medica.
Per il rilascio del certificato il medico richiederà anche il versamento TRAMITE PAGO PA CODICE TARIFFA N019 (c/c 4028 €16,00) Descrizione Pratica: IMPOSTA DI BOLLO
Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza redatta su apposito modello oppure :
– fotocopia integrale del documento di identità in corso di validità riportante la residenza attuale del richiedente;
– sottoscrizione del modello TT 2112;
Fotocopia completa della patente (fronte e retro) e originale in visione;
Fotocopia del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o del tesserino sanitario attestante il suddetto codice fiscale.
RICHIESTA DI RECAPITO DUPLICATO PATENTE PRESSO DOMICILIO/RESIDENZA : Compilando il modulo e allegandolo alla richiesta di duplicato presentata presso l’UMC, è possibile ricevere il duplicato della patente direttamente presso l’indirizzo specificato. All’atto della consegna della patente dovrà essere corrisposta la quota dovuta A POSTE S.P.A. per il servizio di recapito pari a 6,86 euro
I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento. Si informa inoltre che anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.), attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida ai fini dell’espletamento di tutte le pratiche presentate presso l’Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari. in questo ultimo caso agli atti della pratica dovrà essere allegata, a seconda del caso che ricorre (primo rilascio o rinnovo):
- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;
- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.