Aggiornato il 11/10/2022 by CedDgtno

La procedura si articola in due fasi:

1°) il candidato presenta l’istanza di rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata e l’UMC, effettuati i dovuti riscontri, rilascia la ricevuta di presentazione dell’istanza con la quale il minore può iscriversi al corso di formazione presso un’Autoscuola oppure presso un Centro di istruzione automobilistica;

2°) il candidato presenta l’attestato di frequenza al corso rilasciato dall’Autoscuola o dal Centro di istruzione automobilistica (corredato della parte “originale” del libretto delle lezioni di guida) ed il modulo su cui sono designati gli accompagnatori e l’UMC, effettuati i dovuti riscontri, rilascia l’autorizzazione per la guida accompagnata.

1° FASE – documentazione da presentare

Domanda redatta sul modello conforme all’ allegato 1 firmata dal genitore, ovvero dal legale rappresentante del minore, nonché dal minore stesso in triplice copia;

Versamenti : GUIDA PAGAMENTO

TRAMITE PAGO PA TARIFFA N003 ( Euro 10,20 su c./c. 9001 e Euro 32 su c./c. 4028) Descrizione Pratica: AUTORIZZAZIONE GUIDA ACCOMPAGNATA

fotocopia completa della patente (fronte e retro) e originale in visione;

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la qualità di genitore ovvero di legale rappresentante del minore, redatta sul modello conforme all’allegato 2 con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante;

soltanto nel caso in cui il minore aspirante al rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata sia minorato o mutilato e ha necessità di installare dispositivi di adattamento sul veicolo, all’istanza dovrà essere anche allegato un certificato rilasciato da una Commissione medica locale indicante gli adattamenti richiesti per la guida.

2° FASE – documentazione da presentare

  • Attestato di fine corso conforme all’allegato 5;
  • Parte “originale” del libretto delle lezioni di guida conforme all’allegato 4;
  • Designazione degli accompagnatori resa in conformità all’ allegato 6.

I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento. Si informa inoltre che anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.), attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida ai fini dell’espletamento di tutte le pratiche presentate presso l’Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari. in questo ultimo caso agli atti della pratica dovrà essere allegata, a seconda del caso che ricorre (primo rilascio o rinnovo):

  • fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;
  • fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.