Aggiornato il 11/05/2023 by CedDgtno
Accordo Valido fino al 30 marzo 2028 – Circolare Prot. N° 9570 del 22.03.2023 – Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Accordo tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 23 dicembre 2022.
Ai sensi dell’art. 136 del C.d.S. possono richiedere la conversione della patente di guida soltanto coloro che ne erano titolari prima di acquisire la residenza in Italia e che al momento della presentazione della domanda non siano residenti in Italia da più di sei anni. Coloro che hanno acquisito la residenza in Italia entro il 31.12.2020 possono convertire la patente anche se residenti in Italia da più di sei anni purché la patente sia stata conseguita prima di ottenere la residenza in Italia (vedi tabella riportante i casi particolari).
Non possono essere convertite patenti ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.
Domanda redatta su apposito modello denominato mod.TT 2112 (annotare su tale modello un recapito telefonico o un indirizzo e-mail presso cui poter essere contattati in caso di necessità);
Versamenti : GUIDA PAGAMENTO
TRAMITE PAGO PA TARIFFA N003 ( Euro 10,20 su c./c. 9001 e Euro 32 su c./c. 4028) Descrizione Pratica: CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA PAESI NON UE
Certificato Medico dematerializzato, in bollo da assolvere con versamento sul c/c 4028 con foto ( con data non anteriore a tre mesi) rilasciato dall’Ufficiale Medico Sanitario di cui all’art. 119 comma 2 o 4 del Codice della Strada (medico appartenente all’Ufficio della Azienda Sanitaria Locale “ASL”, medico militare medico FFSS.) e fotocopia dello stesso;
Autocertificazione relativa alla data di acquisizione della residenza in Italia con specifica del Paese estero di provenienza su modello .
Traduzione integrale della patente di guida che può essere effettuata dal:
a) traduttore e asseverata con giuramento prestato davanti a un cancelliere giudiziario;
b) Consolato con firma del Console o Funzionario consolare legalizzata in Prefettura.
In base all’art. 13 c1 dell’accordo, potrà essere richiesta una traduzione ufficiale al titolare della patente solo nel caso in cui la patente in questione sia in versione cartacea e contenga testo aggiuntivo non incluso nei modelli condivisi tra le Parti.
Patente straniera in corso di validità o scadute da NON oltre 5 anni (Tale deroga non è applicabile per le patenti rilasciate dalle autorità dell’Isola di Man) in ORIGINALE e una FOTOCOPIA completa della stessa o Denuncia di smarrimento presentata presso gli Organi di Polizia Italiani.
Soltanto nel caso in cui la patente da convertire sia rilasciata da GIBILTERRA è necessario presentare anche l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, comprensiva della presa visione dell’informativa sottoscritta dal titolare.
Fotocopia carta di identità e Fotocopia codice fiscale
Per i cittadini britannici già residenti in Italia alla data del31/12/2020, è sufficiente il possesso della carta di soggiorno elettronica o, in alternativa, la certificazione di iscrizione anagrafica rilasciata dal Comune e comprovante la residenza in Italia alla data del 31.12.2020 O Dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta su apposito MODULO con l’indicazione di:
- attuale residenza;
- data (con indicazione del giorno, mese, anno) e luogo di prima acquisizione della residenza in Italia specificando il Paese Estero di provenienza, dichiarando di essere legalmente residente in Italia alla data del
I cittadini che fanno ingresso in Italia dal primo gennaio 2021, dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o la Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del ritiro del documento di guida. Saranno, inoltre, ritenute valide ai fini dell’espletamento di tutte le pratiche presentate presso l’Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari, anche le ricevute postali attestanti l’istanza di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno(in quest’ultimo caso occorre allegare fotocopia del permesso di soggiorno scaduto).