Aggiornato il 11/11/2022 by CedDgtno
Il titolare di patente di guida di una delle seguenti categorie A1, A2, A, B1, B o BE, conseguita nella fase a regime, non dovrà ripetere l’esame di teoria per conseguire qualunque altra patente delle predette categorie, pertanto accede direttamente all’esame di guida.
Per le domande di conseguimento della patente l’autorizzazione per esercitarsi alla guida (“foglio rosa”) viene rilasciata solo dopo aver superato l’esame di teoria e ha validità pari a dodici mesi. Entro tale termine sarà consentito al candidato al conseguimento di una patente di guida sostenere complessivamente al massimo TRE volte la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti (prova pratica di guida).
Le schede informatiche contenenti i questionari, oggetto di prova d’esame, sono state elaborate sulla base di una nuova procedura predisposta dall’Amministrazione che prevede che ogni candidato dovrà rispondere a TRENTA domande singole in VENTI MINUTI. Sarà considerato idoneo il candidato che commetterà, al massimo, TRE errori.
Per i candidati DSA restano confermati gli strumenti compensativi di cui all’art 3 del DM 1 giugno 2021: la durata dell’esame teorico sarà di quaranta minuti e file audio.
- Al momento della registrazione della domanda si ottiene una ricevuta che non autorizza ad esercitarsi alla guida (tranne nel caso in cui non sia necessario sostenere l’esame di teoria).
- Entro 30 giorni dalla data di registrazione della domanda occorre provvedere a ritirare presso l’UMC la ricevuta meccanizzata (modello DTT 0671) che consentirà di prenotarsi all’ esame di teoria, ma non di esercitarsi alla guida . Nel solo caso in cui intenda conseguire la categoria B essendo già titolari di patente di categoria A o A1 , all’atto della registrazione della domanda, verrà rilasciata l’autorizzazione per esercitarsi alla guida in quanto non occorre effettuare l’esame di teoria;
- La ricevuta (modello DTT 0671) consente al candidato di prenotarsi per l’esame teorico.
ESAME TEORICO
- Il candidato al momento dell’esame di teoria deve presentarsi con un documento d’identità in corso di validità e la pratica d’esame completa di tutta la documentazione
- In caso di esito negativo è consentito ripetere per una volta l’esame a condizione che sia trascorso almeno un mese dalla prova precedente.
ESAME PRATICO
Dal giorno successivo alla data di superamento dell’esame di teoria, viene rilasciata l’autorizzazione per esercitarsi alla guida (modello TT 1561N c.d. “foglio rosa”),
Nel momento della prenotazione dell’esame di guida dovrà essere presentato l’attestato di frequenza al corso di almeno 6 ore di esercitazioni obbligatorie di guida presso un’Autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Le suddette esercitazioni saranno anche utili ai fini di una nuova domanda di conseguimento della patente di categoria B, a condizione che la nuova domanda venga presentata entro e non oltre sei mesi successivi alla data della seconda prova pratica di guida non superata ovvero, se non sostenuta, di scadenza dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida precedentemente rilasciata.
Nel caso in cui, l’aspirante al conseguimento della patente di categoria B, è già minore autorizzato alla guida accompagnata, è esonerato dal ripetere le esercitazioni di guida purché:
- presenti istanza di conseguimento della patente entro sei mesi dal compimento del diciottesimo anno
- in qualità di minore autorizzato, non sia incorso nella revoca dell’autorizzazione.
L’autorizzazione ha una validità di dodici mesi decorrenti dalla data dell’esame di teoria superato con esito positivo e consente di esercitarsi alla guida di veicoli della categoria per cui è stata richiesta la patente purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno 10 anni, ovvero valida per la categoria superiore. L’accompagnatore deve a tutti gli effetti vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed effettivamente in caso di necessità. Non possono svolgere la funzione di accompagnatore i titolari di patenti speciali. Gli autoveicoli per le esercitazioni devono essere muniti nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno in materiale retroriflettente riportante la lettera “P” (principiante).
L’autorizzazione consente di prenotarsi per sostenere la prova pratica di guida che non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell’autorizzazione alla guida:
- al momento della prenotazione il candidato deve presentare la pratica d’esame completa di tutta la documentazione
- è opportuno verificare la correttezza dei dati riportati sull’autorizzazione e chiederne tempestivamente la correzione
L’esame di guida prevede una prova su strada e non può essere sostenuto prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell’autorizzazione alla guida
Può essere ripetuto DUE volte entro il termine di validità dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida a condizione che sia trascorso almeno un mese dalla prova precedente.
L’ autoveicolo per la prova pratica di guida, ai sensi dell’art.121 comma 9 del C.d.S., deve essere munito dei doppi comandi per il pedale del freno e della frizione (è vietata l’installazione dei doppi comandi su autoveicoli ad uso privato).
I candidati privatisti potranno utilizzare :
- a) un veicolo messo a disposizione da un’Autoscuola;
- b) un veicolo preso in locazione presso un’impresa di autonoleggio.
In entrambi i casi i candidati dovranno essere accompagnati da una persona che ha conseguito l’abilitazione di istruttore di guida. Se il candidato privatista sceglie quindi di effettuare l’esame di guida con un veicolo di cui al punto b, all’atto della prenotazione dell’esame di guida presso la sede dell’Ufficio provinciale dovrà presentare la seguente documentazione:
- fotocopia della carta di circolazione da cui si rileva l’aggiornamento dei doppi comandi sfilabili effettuato da un Ufficio della Motorizzazione;
- fotocopia del contratto di assicurazione da cui si rilevi che il veicolo munito di doppi comandi abbia idonea copertura assicurativa all’uso specifico cui viene destinato.
All’atto dell’effettuazione dell’esame di guida, dovranno invece essere esibiti in originale:
- documentazione sopra indicata;
- contratto di noleggio del veicolo.
Si fa infine presente che:
- i suddetti veicoli possono essere presi in locazione esclusivamente il giorno degli esami e pertanto non possono essere utilizzati per eventuali esercitazioni di guida;
- i titolari o dipendenti delle imprese di autonoleggio non sono legittimati alla presentazione e svolgimento di pratiche e/o prenotazioni per il conseguimento della patente di guida o per gli esami, attività espressamente riservate alle autoscuole oltre che al diretto interessato;
- i candidati al conseguimento della patente di categoria “A”, della patente “speciale” e coloro che sostengono la prova di guida in ottemperanza ad un provvedimento di revisione della patente di guida sono esonerati dall’obbligo di effettuare gli esami su un veicolo munito di doppi comandi.
Il candidato al momento dell’esame di guida deve presentarsi munito della seguente documentazione in originale: documento di identità in corso di validità, oppure patente di guida in originale per i candidati già titolari di patente. Devono essere esibiti inoltre in originale: carta di circolazione, certificato di assicurazione del veicolo utilizzato per l’esame. I veicoli devono essere in regola con la revisione, in buono stato di funzionamento e pulizia generale.
CONSULTA la TABELLA delle CARATTERISTICHE TECNICHE DEL VEICOLO PER LA PROVA DI GUIDA
CONSULTA la TABELLA dei VEICOLI PER ESERCITAZIONI ED ESAMI