Aggiornato il 05/02/2025 by CedDgtno
I ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti amministrativi non definitivi debbono essere presentati ex art. 1 del D.P.R. n. 1199/71 – entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica – alla Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest all’indirizzo pec: dgt.nordovest@pec.mit.gov.it o, in alternativa, via posta tramite raccomandata A.R. all’indirizzo: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – DGT NORD OVEST – Via Cilea, 119 – 20151 MILANO.
Tali ricorsi sono soggetti all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 3 della Tariffa – Parte prima, annessa al D.P.R. n. 642/1972. Il pagamento dell’imposta di bollo va assolto con modalità diverse a seconda che per l’invio venga utilizzata la modalità cartacea o la modalità telematica, qui di seguito indicate:
1) Imposta di bollo per ricorsi presentati in modalità cartacea
Nel caso in cui i ricorsi vengano presentati su supporto cartaceo direttamente all’Ufficio emittente il provvedimento e/o alla Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest, oltre che nel caso di invio tramite posta con raccomandata A.R., l’imposta di bollo è dovuta nella misura attuale di euro 16,00 per ogni foglio (composto di 4 pagine o multipli di 4), mediante l’applicazione del relativo contrassegno telematico (ex marca da bollo). Tale contrassegno dovrà essere applicato sull’originale dell’istanza annullandolo con sigla o altra modalità di annullamento.
2) Imposta di bollo per ricorsi presentati in via telematica
Nel caso di ricorsi trasmessi in modalità telematica, l’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento.
Le modalità di pagamento dell’imposta di bollo dovuta per i ricorsi da presentare alla Pubblica Amministrazione mediante il servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) sono le seguenti:
- Tramite versamento eseguito con il modello F23 con codice tributo: 456T. In questo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia scannerizzata del modello di pagamento.
- Pagamento tramite il Nodo dei pagamenti – SPC (PagoPA), messo a punto dall’Agenzia per l’Italia digitale. In questo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia scannerizzata del modello di pagamento.
Si fa presente che in caso di mancato assolvimento dell’imposta di bollo, l’Ufficio applicherà le ordinarie procedure di regolarizzazione e di recupero del tributo, ai sensi degli artt. 19 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972, tramite l’invio del ricorso all’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate.
La Direzione DGTNO