Aggiornato il 03/04/2024 by CedDgtno
L’Accordo ha durata di cinque anni e cesserà il 17 dicembre 2028.
Ai sensi dell’art. 136 del C.d.S. possono richiedere la conversione della patente di guida solo coloro che ne erano già titolari prima di acquisire la residenza in Italia.
Il titolare di patente di guida serba può richiederne la conversione solo qualora sia residente in Italia da meno di sei anni al momento della presentazione della domanda; se ha acquisito la residenza in Italia da più di sei anni l’UMC non può accettare la richiesta di conversione.
Non possono essere convertite patenti ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.
Protocollo n° 34061 del 14/11/2023 – Serbia. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Serbia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 21 marzo 2023.
- Accordo Italia-Serbia (versione italiana e serba)
- Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti
- informativa sul trattamento dati personali completa dell’autorizzazione
Domanda redatta su apposito modello denominato mod.TT 2112 (annotare su tale modello un recapito telefonico o un indirizzo e-mail presso cui poter essere contattati in caso di necessità);
Versamenti : GUIDA PAGAMENTO
TRAMITE PAGO PA TARIFFA N003 ( Euro 10,20 su c./c. 9001 e Euro 32 su c./c. 4028) Descrizione Pratica: CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA PAESI NON UE
Dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta su apposito MODULO con l’indicazione di:
- attuale residenza;
- data (con indicazione del giorno, mese, anno) e luogo di prima acquisizione della residenza in Italia specificando il Paese Estero di provenienza;
Certificato Medico dematerializzato, in bollo da assolvere con versamento sul c/c 4028 con foto ( con data non anteriore a tre mesi) rilasciato dall’Ufficiale Medico Sanitario di cui all’art. 119 comma 2 o 4 del Codice della Strada (medico appartenente all’Ufficio della Azienda Sanitaria Locale “ASL”, medico militare medico FFSS.) e fotocopia dello stesso;
Patente straniera in corso di validità in originale e una fotocopia completa della stessa;
Fotocopia carta di identità
Fotocopia codice fiscale
Certificato di validità e autenticità rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica serba con firma del Console o del Funzionario legalizzata in Prefettura (nel predetto certificato è contenuta anche la traduzione della patente di guida serba)
informativa sul trattamento dati personali completa dell’autorizzazione
Prima di procedere alla conversione – in caso di dubbi riguardanti la patente di guida serba da convertire – gli UMC possono comunque chiedere alla Rappresentanza diplomatica serba, specifiche informazioni riguardanti la patente e chiarimenti relativi alle notizie riportate nel suddetto Certificato di validità e autenticità come previsto dall’articolo 8.
I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o la Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del ritiro del documento di guida. Saranno, inoltre, ritenute valide ai fini dell’espletamento di tutte le pratiche presentate presso l’Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari, anche le ricevute postali attestanti l’istanza di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno(in quest’ultimo caso occorre allegare fotocopia del permesso di soggiorno scaduto).