Aggiornato il 26/11/2023 by CedDgtno

Il titolare di qualificazione CQC conseguita presso uno Stato dell’UE o dello SEE o presso la Confederazione Svizzera può richiedere in Italia la conversione o il duplicato del documento che attesta detta qualificazione, se:

  • ha stabilito residenza normale in Italia, o ha ivi acquisito residenza anagrafica;
  • la qualificazione CQC posseduta è in corso di validità o il conducente ha frequentato in Italia un corso di formazione periodica del quale esibisce attestato in corso di validità.

Verificandosi la predetta fattispecie, è possibile al momento delineare i seguenti casi:

CONDUCENTE TITOLARE DI UNA PATENTE DI GUIDA ITALIANA

se il conducente è titolare di una patente di guida italiana, la conversione del documento che attesta la qualificazione CQC acquisita in altro Stato dell’UE o dello SEE o presso la Confederazione Svizzera dà luogo all’emissione di una “Patente CQC”.

CONDUCENTE TITOLARE DI PATENTE DI GUIDA UE O SEE

se il conducente è titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’UE o dello SEE, per procedere alla conversione del documento che attesta la qualificazione CQC acquisita in Stato dell’UE o dello SEE o presso la Confederazione Svizzera il richiedente può procedere contestualmente alla conversione dei titoli posseduti in “Patente CQC.

NOTA BENE:

Le predette disposizioni sono applicabili anche al caso, tutto particolare, di conversione di una qualificazione CQC comprovata da un documento rilasciato dalla competente autorità del Regno Unito entro il 31 dicembre 2020, sempre che la qualificazione CQC sia in corso di validità, ed il conducente titolare abbia acquisito residenza anagrafica o normale in Italia: in tal caso, pur trattandosi di qualificazione conseguita presso uno Stato che oggi è extra UE, deve ritenersi che la qualificazione in parola sia stata necessariamente conseguita in conformità alle Direttive (CE).