Aggiornato il 05/04/2024 by CedDgtno

Non è possibile convertire patenti dell’Unione Europea rilasciate a seguito di conversione se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall’art. 136 del Codice della Strada.

Domanda redatta su apposito modello denominato mod.TT 2112 (annotare su tale modello un recapito telefonico o un indirizzo e-mail presso cui poter essere contattati in caso di necessità) debitamente compilato e sottoscritto e completo della seguente documentazione:

Copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità, in originale e in visione;

Copia del codice fiscale o del tesserino sanitario attestante il codice fiscale;

Patente guida estera in originale e copia fronte/retro della stessa (questo ufficio, durante l’esame della pratica, si riserva la discrezionalità di richiedere la traduzione della patente estera);

CQC estera in originale e copia fronte/retro della stessa;

Per i cittadini extra UE: copia fronte/retro del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, in originale e in visione oppure della ricevuta di rinnovo o primo rilascio del permesso di soggiorno;

Versamenti : GUIDA PAGAMENTO

TRAMITE PAGO PA TARIFFA N097 (diritti Euro 20,40 e bolli Euro 48 ) Descrizione Pratica: CONVERSIONE CONTESTUALE PATENTE E CQC ESTERE

2 fototessere, non antecedenti ai 6 mesi, di cui una autenticata (la foto autenticata è necessaria soltanto se alla domanda non è già allegato un certificato medico dematerializzato), su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche, a capo scoperto (tranne nei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi). Non sono accettate fotografie stampate su carta termica (realizzate con computer).
NOTA BENE, l’autentica della foto può essere richiesta:

  • dall’interessato, allo sportello nel momento della presentazione della pratica;
  • presso un Notaio o in Comune (l’autentica della fotografia deve avvenire sul foglio e non a tergo della stessa).
  • dal Medico all’atto del rilascio del certificato medico dematerializzato

Dichiarazione sostitutiva relativa all’acquisizione della residenza in Italia . Occorre soltanto per le patenti con validità amministrativa illimitata o non coerente con le disposizioni di cui all‘articolo 7, par. 2, della Direttiva 2006/126/CE (vedi circolare MIT prot. n. 29853 del 2.09.2022).:

  • A partire dal 19 gennaio 2013, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie AM, A1, A2, A, B, B1 e BE hanno una validità amministrativa di 10 anni. Uno Stato membro può scegliere di rilasciare le patenti di guida con una validità amministrativa fino a 15 anni.
  • A partire dal 19 gennaio 2013, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E hanno una validità amministrativa di 5 anni”.

Il titolare di patente di guida UE scaduta di validità o con validità amministrativa illimitata o ancora con validità non coerente con le disposizioni della disciplina UE, di cui al precedente punto, deve allegare la ricevuta del certificato medico dematerializzato rilasciata da un medico abilitato con data non anteriore a 3 mesi (se medico monocratico) o 6 mesi (se commissione medica locale) alla data di presentazione dell’istanza.

Se la patente di guida è scaduta occorre inoltre produrre l’attestazione di titolarità della patente riportante tutti i dati del documento di guida e la dicitura che la patente non sia soggetta a provvedimenti sanzionatori (cioè che non sia sospesa, né ritirata, né revocata).

Se la patente estera da convertire è smarrita, occorre allegare la denuncia di smarrimento presentata presso gli Organi di Polizia Italiani o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia redatta su apposito modulo.

Se la CQC è prossima alla scadenza, la pratica dovrà essere integrata con l’Attestato di frequenza del corso di formazione periodica effettuato in Italia.

La patente estera in originale e la CQC verranno ritirate al momento della consegna della Patente CQC italiana.

SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA