Aggiornato il 13/10/2022 by CedDgtno

ll consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada e per ferrovia è quella figura professionale di cui si devono avvalere le imprese che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose (D.L.vo 04/02/2000 n° 40 pubblicato sulla G.U. n° 52 del 03/03/2000 e successive integrazioni in attuazione della direttiva CEE n. 96/35/CE del 03/06/1996) e ss.mm.ii..

Sono esentati dall’obbligo del consulente le aziende aventi i requisiti dello schema allegato e che rispettino le condizioni previste.

Esenzioni consulente ADR – visualizza schema

Norme nazionali:

  • D.D 04/03/2021 n 11;
  • D.Lgs. 27/01/2010, n. 35;
  • D.Lgs. 04/02/2000, n. 40 (ai sensi D.Lgs. 27/01/2010, n. 35, art 11, commi 4 e 14, il D.M. è applicabile fino all adozione di nuove disposizioni attuative, quando non in contrasto con il D.Lgs. 27/01/2010, n. 35)
  • D.M. 04/07/2000, n. 90T;
  • Circolare Min. Trasp. 14/11/2000, n.A26/2000/MOT

Il consulente deve avere una conoscenza sufficiente dei rischi inerenti il trasporto e le operazioni di carico e scarico di merci pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia (A.D.R. e/o R.I.D.) e deve possedere un certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero  delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, a seguito del superamento di un apposito esame, presso una delle Commissioni incaricate, oppure conseguito in uno stato aderente all’Unione Europea.
Per essere ammessi all’esame non occorre un titolo di studio né la frequenza ad un corso.

Il certificato di formazione professionale può essere conseguito in modo completo o anche limitatamente a determinati tipi di merci pericolose o ad una o più modalità di trasporto. 
Al momento attuale si possono conseguire i seguenti certificati:

  • Modalità Stradale
  • Modalità Ferroviaria
  • Modalità per Via navigabile (per questa modalità le richieste dovranno essere indirizzate alla Commissione istituita presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Roma

e le relative specializzazioni:

  1. classe 1 (esplosivi)
  2. classe 2 (gas)
  3. classe 7 (materie radioattive)
  4. classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9 (solidi e liquidi, classi varie) (*)
  5. numeri UN 1202, 1203, 1223, 3475,1268 e 1863 (*)

N.B. (*) può essere scelta solo una delle due specialità)

Tale certificato è valido per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile previo superamento di altro apposito esame nei 12 mesi che precedono la scadenza.

Per avere diritto ad effettuare l’esame con la modalità di rinnovo, sia la domanda che la prova d’esame dovranno essere effettuate entro la scadenza del certificato.
Pertanto se la domanda o la prova d’esame avverranno dopo la data di scadenza, l’esame sarà  considerato come primo rilascio.
Se il rinnovo è superato parzialmente, il completamento potrà avvenire come rinnovo a condizione che il nuovo esame venga effettuato sempre entro la scadenza di validità del certificato.
In caso di esito positivo dell’esame di rinnovo, la nuova validità (5 anni) decorrerà dalla data di scadenza del vecchio certificato.

Non è possibile il rinnovo del certificato posseduto e contemporaneamente estendere la sua validità ad altre modalità e/o specializzazioni.

Per avere diritto ad effettuare l’esame con la modalità di rinnovo, sia la domanda che la prova d’esame dovranno essere effettuate entro la scadenza del certificato.
Pertanto se la domanda o la prova d’esame avverranno dopo la data di scadenza, l’esame sarà  considerato come primo rilascio.
Se il rinnovo è superato parzialmente, il completamento potrà avvenire come rinnovo a condizione che il nuovo esame venga effettuato sempre entro la scadenza di validità del certificato.
In caso di esito positivo dell’esame di rinnovo, la nuova validità (5 anni) decorrerà dalla data di scadenza del vecchio certificato.

Non è possibile il rinnovo del certificato posseduto e contemporaneamente estendere la sua validità ad altre modalità e/o specializzazioni.