Aggiornato il 19/10/2020 by CedDgtno

I veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non devono essere muniti della carta di circolazione, ma devono essere provvisti di un’autorizzazione per la circolazione di prova che può essere rilasciata ai seguenti soggetti:

  • alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi;
  • ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;
  • ai commercianti autorizzati di tali veicoli (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici ed indipendentemente dalle modalità attraverso le quali l’attività di commercio viene esercitata, potendosi trattare anche di vendite “on line”);
  • alle aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 km;
  • agli Istituti universitari e agli Enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
  • alle fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
  • alle fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d’equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione;
  • ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;
  • ai commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici ed indipendentemente dalle modalità attraverso le quali l’attività di commercio viene esercitata, potendosi trattare anche di vendite “on line”);
  • agli esercenti di officine di autoriparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.

L’ autorizzazione per la circolazione di prova è rilasciata dall’ufficio provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C. o dalle imprese di Consulenza Automobilistica abilitate al servizio, ha validità annuale e può essere rinnovata previa verifica di requisiti necessari.

Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di delega.