Aggiornato il 25/03/2022 by CedDgtno

Per richiedere l’immatricolazione di un rimorchio ad uso proprio entro i 3499 kg di massa complessiva è necessario presentare richiesta su apposito modello.

Domanda redatta su modello denominato TT2119. Allegato mod. TT2120 se la pratica è presentata da uno studio di consulenza

  • Passaporto o carta d’identità in corso di validità e fotocopia;
  • Fotocopia del codice fiscale o relativa annotazione sul modello di domanda;
  • Certificato di conformità del veicolo (per quelli emessi in data successiva al 31/12/2004 dovranno essere corredati da marca da bollo di 16,00 euro ovvero dovrà essere riportata la dicitura di imposta di bollo con assolvimento in modo virtuale autorizzato dall’autorità competente);
  • Per i cittadini residenti in un paese comunitario: dichiarazione consolare ovvero autocertificazione dove si dichiari la residenza estera e il domicilio in Italia;
  • Per i cittadini italiani: autocertificazione di iscrizione A.I.R.E. riportante la residenza estera e il domicilio italiano;
  • Per i cittadini residenti in un paese extracomunitario: oltre alla documentazione succitata deve essere consegnato anche il certificato doganale.

Il primo rilascio non può superare i dodici mesi, mentre il rinnovo potrà avvenire dopo la scadenza se persistono i requisiti.

Versamenti : GUIDA PAGAMENTO

TRAMITE PAGO PA TARIFFA da UTILIZZARE N003 – Duplicato per aggiornamento dati (Corrispettivo del pagamento su c./c. 4028 di Euro 32 + c./c. 9001 di Euro 10,20)

TRAMITE PAGO PA TARIFFA da UTILIZZARE per Targhe autoveicoli escursionisti estere

  • TARIFFA N115 -TARGHE AUTOVEICOLI ESCURSIONISTI ESTERI (corrispettivo c/c 121012  €33,16)    
  • TARIFFA N042 -TARGA RIMORCHI ESCURSIONISTI ESTERI (corrispettivo c/c 121012  €19,32 )
  • TARIFFA N043 TARGHE MOTOVEICOLI ESCURSIONISTI ESTERI (corrispettivo c/c 121012  €18,37)    

I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento. Si informa inoltre che anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.), attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida ai fini dell’espletamento di tutte le pratiche presentate presso l’Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari. in questo ultimo caso agli atti della pratica dovrà essere allegata, a seconda del caso che ricorre (primo rilascio o rinnovo):

  • fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;
  • fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.

Soggetti legittimati alla presentazione della domanda:

Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità. (Nel caso di richiesta comodatoproroga scadenza comodatovariazione delle annotazioni relative al comodatario il diretto interessato è il comodatario/utilizzatore del veicolo. Nel caso di fine anticipato del comodato il diretto interessato è il comodante.)

Persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di DELEGA su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità; la suddetta delega deve essere presentata tanto al momento della presentazione della domanda quanto al momento del ritiro del documento richiesto.

Studio di Consulenza Automobilistica

 Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana, l’identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati.

Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, ovvero da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.