Aggiornato il 09/11/2022 by CedDgtno

La Revisione viene effettuata dopo quattro anni dall’immatricolazione ed ogni due anni dopo aver effettuato la prima revisione.

Dove:

Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti oppure presso le Officine Private autorizzate dallo stesso Dipartimento.

Revisioni presso l’Ufficio Motorizzazione

Carta di Circolazione in originale ;

Prenotazione da effettuarsi presso lo sportello dell’ Ufficio Motorizzazione per revisionare il veicolo (in base art 80 del cds);

Versamenti : GUIDA PAGAMENTO

TRAMITE PAGO PA – CODICE TARIFFA N046 (45 euro c/c 9001) – Descrizione Pratica: REVISIONE VEICOLI

Per le Revisioni presso i Centri revisioni autorizzati

La tariffa da corrispondere per effettuare la revisione presso le imprese autorizzate è di:

  • Costo Revisione: € 54.95 € + Iva
  • TRAMITE PAGO PA – CODICE TARIFFA N007 (Euro 10.20 € per diritti motorizzazione sul c/c 9001) – Descrizione Pratica: REVISIONE PRESSO OFFICINE AUTORIZZATE ART. 80 C.D.S.

La norma, approvata in commissione Bilancio alla Camera, introduce anche un “buono veicoli sicuri” di pari importo (€ 9.95+Iva) valido solamente per il primo veicolo da revisionare e per i prossimi 3 anni dalla data di attuazione del decreto.

“A titolo di misura compensativa dell’aumento, per i tre anni successivi all’entrata in vigore del decreto ministeriale – si legge nella norma – è riconosciuto un buono denominato ‘buono veicoli sicuri’, ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l’eventuale rimorchio alle operazioni di revisione. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L’importo è pari a 9,95 euro”


I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento. Si informa inoltre che anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.), attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida ai fini dell’espletamento di tutte le pratiche presentate presso l’Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari. in questo ultimo caso agli atti della pratica dovrà essere allegata, a seconda del caso che ricorre (primo rilascio o rinnovo):

  • fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;
  • fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.

Soggetti legittimati alla presentazione della domanda:

Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità. (Nel caso di richiesta comodatoproroga scadenza comodatovariazione delle annotazioni relative al comodatario il diretto interessato è il comodatario/utilizzatore del veicolo. Nel caso di fine anticipato del comodato il diretto interessato è il comodante.)

Persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di DELEGA su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità; la suddetta delega deve essere presentata tanto al momento della presentazione della domanda quanto al momento del ritiro del documento richiesto.

Studio di Consulenza Automobilistica

 Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana, l’identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati.

Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, ovvero da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.