Aggiornato il 25/09/2024 by CedDgtno
L’istanza per l’ammissione agli esami e per il rilascio/aggiornamento delle patenti nautiche è presentata all’ Autorità Competente (Capitaneria o Motorizzazione) dal candidato, oppure da una persona da lui delegata, ovvero dalla scuola nautica presso cui il candidato è iscritto.
E’ ammesso l’invio dell’istanza a mezzo di lettera raccomandata A/R, mentre sono attualmente irricevibili le istanze inviate per via telematica.
Possono presentare istanza e sostenere i conseguenti esami i candidati residenti o domiciliati:
- nella rispettiva provincia,
- oppure in una provincia con la stessa confinante,
- oppure in altra provincia ricompresa nel territorio della regione cui appartiene la provincia di residenza o di domicilio del candidato.
La residenza o il domicilio del candidato dovranno essere certificati nelle forme previste dalla legge. Tale certificazione dovrà essere allegata all’istanza di ammissione agli esami. Come si evince dall’art. 43 del codice civile, il domicilio si riferisce al luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi.
A seguito della presentazione dell’istanza per conseguimento della patente nautica con esame viene rilasciata autorizzazione per esercitarsi alla guida secondo le modalità previste dall’articolo 31 del decreto 146/2008.
Istanza, in triplice copia, redatta su apposito modello ( allegato G )
Certificato medico in bollo con foto, conforme all’annesso 1 del D.l 29 luglio 2008, n.146 emesso in data non anteriore a sei mesi a quella di presentazione dell’istanza
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
Fotocopia del codice fiscale
Versamenti : GUIDA PAGAMENTO
TRAMITE PAGO PA CODICE TARIFFA N162 (diritti 44,57 euro – bolli 32 euro – 20 euro – 1.38 euro) DESCRIZIONE PRATICA: ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DI PATENTI NAUTICHE DI CATEGORIA A E C
N° 2 foto formato tessera (30mm x 30mm)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei requisiti morali previsti dall’art 37 del D.l 29 luglio 2008, n°146
Dichiarazione di disponibilità all’esame
Se la domanda è presentata da un cittadino extracomunitario, va allegato il certificato del casellario giudiziale penale del paese di origine, legalizzato o apostillato ove necessario, tradotto in lingua italiana con traduzione giurata, rilasciato da non più di 90 giorni dall’autorità consolare in Italia o dall’autorità preposta dello stato di appartenenza.
NOTA: I documenti provenienti da paesi membri dell’Unione europea non necessitano di legalizzazione, che consiste nell’attestazione ufficiale della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato il documento o l’atto e dell’autenticità della sua firma. La legalizzazione non è necessaria se il paese ha aderito alla Convenzione dell’AIA del 1961, e viene sostituita dall’apostille, che consiste nell’apposizione sul documento di un timbro specifico, che ne attesta l’autenticità e certifica la qualità legale dell’autorità che lo rilascia.