Aggiornato il 27/09/2021 by CedDgtno
PREMESSA
La carta di qualificazione è conseguita superando uno specifico esame di idoneità cui si è ammessi dopo aver frequentato un corso di formazione di 280 ore, di cui 20 ore di esercitazioni pratiche alla guida di veicoli. I corsi sono organizzati dalle autoscuole che svolgono esami di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti, dai consorzi di autoscuole, dagli enti autorizzati. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose che intendono estenderla anche al trasporto di persone frequentano la parte del corso dedicata esclusivamente a questa specializzazione; parimenti, i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, che intendono estenderla anche al trasporto di cose, frequentano esclusivamente la parte del corso specifica per questa specializzazione. In queste due ipotesi il corso iniziale consta di 70 ore di teoria (perché sono escluse le 190 ore di lezioni dedicate agli argomenti comuni a tutte le patenti), e di 5 ore di guida individuali. I conducenti già titolari di attestato di idoneità professionale all’accesso della professione di autotrasportatore che intendono conseguire la carta di qualificazione del conducente relativa al medesimo settore frequentano il programma relativo agli argomenti generali di 190 ore ed effettuano le lezioni pratiche. L’obbligo di conseguire la CQC riguarda i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, salvo il caso dei veicoli per cui è prevista la deroga (vedi introduzione al rilascio CQC per documentazione) e che siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
- essere residenti in Italia
- essere residenti in Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, e prestare la propria attività alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia. L’ammissione al corso è subordinata all’esibizione del permesso di soggiorno in corso di validità.
- aver compiuto i 18 anni di età, per guidare veicoli adibiti al trasporti di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e CE, in deroga al limite di massa complessiva a pieno carico di 7,5 t;
- aver compiuto i 21 anni di età, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e DE.
L’esame, previo corso di formazione, dovrà essere sostenuto anche dai conducenti che non avranno chiesto il rilascio della CQC per documentazione entro la scadenza del triennio decorrente dal 05 aprile 2007 (pertanto a tutto il 04 aprile 2010).
E’ infatti previsto il rilascio della CQC per documentazione entro tre anni dal 5.4.2007 per titolari di patente C alla data del 9.9.2009 o titolari di CAP KD alla data del 9.9.2008 nonché titolari di:
- patenti C alla data del 9.9.2009 o patenti D alla data del 9.9.2008 per residenti in Stati della UE o dello SEE e dipendenti di un’impresa di autotrasporto con sede in Italia;
- patenti equivalenti alla C alla data del 9.9.2009 o patenti equivalenti alla D alla data del 9.9.2008 per residenti in Stati non appartenenti alla UE o allo SEE e dipendenti di un impresa di autotrasporto con sede in Italia.
Modalità Esame CQC
Documentazione da presentare per il Conseguimento della CQC per ESAME
DAL 19 NOVEMBRE 2019 NUOVE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ESAME CQC DECRETO MINISTERIALE 5 LUGLIO 2019 ( GU N: 195 DEL 21.08.2019) – MODIFICHE AL DECRETO 20 SETTEMBRE 2013 IN MATERIA DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE.
L’esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente consiste in una prova che si svolge con sistema informatizzato, tramite questionario estratto da un database predisposto dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualità.
Il candidato deve rispondere, entro novanta minuti, a 70 quesiti, barrando la lettera “V” o “F” a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa.
Quaranta quesiti sono tratti dagli argomenti di cui all’art. 7, comma 4, lettera a), mentre i restanti trenta sono tratti dagli argomenti di cui all’art. 7, comma 4, lettere b) o c), in ragione del tipo di abilitazione che il candidato intende conseguire. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sette.
In merito si precisa che:
- il titolare di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che intende conseguire anche la qualificazione per il trasporto di persone, sostiene l’esame tramite un questionario con trenta quesiti, relativi agli argomenti di cui all’art. 7, comma 4, lettera c), indicando la risposta che ritiene corretta. Il candidato deve rispondere ai questionari entro quaranta minuti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di tre.
- il titolare di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, intende conseguire anche la qualificazione per il trasporto di cose, sostiene l’esame tramite un questionario con trenta quesiti, relativi agli argomenti di cui all’art. 7, comma 4, lettera b), indicando la risposta che ritiene corretta. Il candidato deve rispondere ai questionari entro quaranta minuti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di tre.
- Il titolare di attestato di idoneità professionale per l’accesso alla professione di autotrasportatore, che intende conseguire la qualificazione relativa al medesimo settore, sostiene l’esame tramite un questionario con quaranta quesiti, relativi agli argomenti di cui all’art. 7, comma 4, lettera a), indicando la risposta che ritiene corretta . La prova ha durata di cinquanta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di quattro.
- Il titolare di attestato di idoneità professionale per l’accesso alla professione di autotrasportatore, che ha frequentato un corso ai sensi dell’art. 9, comma 5, consegue la carta di qualificazione della tipologia per la quale ha frequentato la parte pratica del corso, per mera esibizione all’ufficio Motorizzazione civile dell’attestato di frequenza del corso stesso.
- Gli esami sono svolti presso gli uffici Motorizzazione civile, sulla base di procedure stabilite dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da funzionari del Dipartimento stesso abilitati.
La richiesta degli esami deve essere presentata dal candidato entro il termine di validità, pari a dodici mesi, dell’attestato di frequenza del corso propedeutico che ha seguito.
- All’esito positivo degli esami
- a) al conducente, già titolare della patente di guida presupposta dalla carta di qualificazione del conducente conseguita, è rilasciato un duplicato della patente stessa sulla quale, in corrispondenza della predetta categoria, è annotato il codice unionale “95” seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione;
- b) al conducente titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida per il conseguimento di una patente di categoria C, CE, D o DE, è rilasciato, previo assolvimento dell’imposta di bollo, un CAP, conforme all’allegato 9 del presente decreto, comprovante il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
- Il CAP deve essere esibito all’ufficio Motorizzazione civile all’atto della prenotazione della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida: all’esito positivo della predetta prova, sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria presupposta, è annotato il codice unionale “95” seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione CQC.
- Nel caso di esito negativo della prova d’esame il candidato non può sostenere una nuova prova prima che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di quella precedente.
- Al momento della prova d’esame, il candidato cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo esibisce il documento di soggiorno.
Il conducente, che sia già in possesso di un’abilitazione merci o persone, per estendere la CQC ad altra abilitazione merci o persone dovrà svolgere un esame specialistico con 30 domande.
Nei casi di conseguimento CQC con attestazione provinciale per la specializzazione, il conducente dovrà svolgere un esame comune con 40 domande.
Per l’esame di ripristino di un’abilitazione CQC scaduta da più di due anni, se il conducente è in possesso di una sola abilitazione, dovrà are l’esame con la prova unica; se è abilitato sia a merci che a persone e una delle due abilitazioni non è scaduta, dovrà fare l’esame specialistico con 30 domande relative all’abilitazione scaduta da più di due anni; se le abilitazioni sono entrambe scadute da più di due anni, dovrà svolgere la prova unica per una delle due abilitazioni.
- l’esame è svolto esclusivamente nella lingua italiana e nei regimi linguistici tutelati dalle norme vigenti; in questa prima fase non è prevista la possibilità, per il candidato, di ascoltare in cuffia la lettura dei quiz;
- la CQC viene rilasciata contestualmente al superamento della prova conclusiva per i conseguimento della carta di qualificazione del conducente e ha validità di 5 anni a decorrere dalla data di superamento dell’esame. Il rinnovo della CQC, da effettuare ogni cinque anni, è subordinato alla frequenza di un corso di formazione periodica di 35 ore da effettuare presso un’autoscuola o altro ente autorizzato.