Aggiornato il 12/05/2020 by CedDgtno
Documentazione Esame Patente Speciale per la guida di veicoli muniti di adattamenti
La patente speciale è una patente di guida che attesta l’idoneità del conducente affetto da minorazione a condurre un’autovettura modificata secondo le proprie esigenze.
Per ottenere il certificato di idoneità il disabile deve sottoporsi ad una visita presso l’apposita Commissione Medica Locale.
Durante la visita di accertamento il disabile può presentare ulteriore documentazione clinica (purché rilasciata da un servizio di riabilitazione o da uno specialista della propria malattia invalidante) e farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.
Il certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale ha validità di 6 mesi. Sul certificato vengono specificati quali dispositivi il disabile deve applicare sul proprio autoveicolo (il collaudo dei mezzi adattati viene effettuato dalla Motorizzazione Civile) e gli stessi saranno riportati sul foglio rosa e sulla patente di guida con un codice cumulativo.
Le commissioni mediche locali provvedono a comunicare i giudizi di temporanea o permanente inidoneità agli Uffici della motorizzazione che, a seconda dei casi, adotteranno provvedimenti di sospensione o revoca della patente.
Le Commissioni Mediche Locali hanno facoltà di comunicare agli Uffici della motorizzazione anche le eventuali riduzioni di validità della patente, i declassamenti e gli adattamenti ai fini del rilascio del duplicato della patente.
Ferma restando la possibilità di esperire direttamente ricorso al Tar o ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso i provvedimenti sopra citati, l’interessato, nel caso in cui non condivida il giudizio delle Commissioni mediche, può sottoporsi direttamente e a sue spese a visita medica presso gli organi sanitari periferici della Soc. Rete Ferroviara Italiana s.p.a.
La richiesta di nuova visita medica presso i suddetti organi sanitari dovrà quindi essere prenotata direttamente dall’utente senza necessità di passaggi intermedi.
Qualora i suddetti organi sanitari pervengano ad una diversa o più favorevole valutazione medica, l’interessato potrà produrre la suddetta nuova certificazione direttamente agli uffici della Motorizzazione i quali, sulla base della sopra citata nuova certificazione degli organi sanitari delle F.S., provvederanno ad annullare o comunque modificare i provvedimenti di sospensione e revoca nel senso indicato dai certificati stessi.
Gli indirizzi delle unità sanitarie territoriali delle F.S. reperibili QUI .
L’interessato deve produrre la nuova certificazione più favorevole emessa dagli organi sanitari delle F.S. entro i termini previsti per l’eventuale ricorso al Tar o al Capo dello Stato e dunque entro il termine massimo di 120 giorni .
Tuttavia, qualora l’utente dimostri di aver tempestivamente e nei termini richiesto la visita medica agli organi sanitari della Soc. Rfi ed il ritardo nella produzione della certificazione sia imputabile unicamente ai tempi di attesa per l’espletamento della visita stessa, l’Ufficio potrà comunque procedere, in caso di esito più favorevole, al riesame in autotutela della certificazione delle commissioni mediche.
Per risolvere concretamente eventuali problemi relativi alla guida, il disabile può preventivamente rivolgersi presso i Centri di Mobilità dove può testare le proprie capacità motorie residue tramite speciali simulatori, prendere confidenza con i veicoli modificati e chiedere il parere di medici e fisioterapisti.